TECNICA: Metodo di stampa
Giovedì 03 Novembre 2011 22:29
amministratore
In questo articolo,di Claudio Macario,l'autore consiglia alcune "dritte",
per dare un tocco particolare alle nostre immagini.
Prima parte
1- Decidere quale sia stata la principale ragione formale, non generica, per cui si è scattato: quell’ombra, quella nuvola, quello sguardo, quel punto di luce. 2- Lasciare da parte i sentimenti che hanno portato a fare lo scatto: pensare “come se” la foto non l’avessimo scattata noi.
Se non si è in grado di estraniarsi dalla nostra creazione, se si è incapaci di definire con precisione pochi punti su cui costruire la stampa il risultato potrebbe risultare squilibrato.
Seconda parte
1- Decidere quale accoppiata carta/sviluppo è più adatta per far risaltare quella forma che abbiamo evidenziato all’inizio. 2- Fare grandi provini a scalare. 3- Grande provino finale, un quarto del foglio, con un tempo che evidenzi al meglio le parti decise all’inizio. Segnarsi subito a matita sul retro:diaframma /tempo /carta /sviluppo, fissarlo bene, tenerlo in archivio per una situazione analoga nel futuro.
Terza parte
1- Le immagini conviene che diano un effetto di concavità. 2- Le immagini conviene abbiano la base più scura e i fianchi più scuri, più quello di sin, meno quello di dx. 3- Più il fianco dx è scuro più lo sguardo rimbalza verso il centro, specie se la luce proviene da alto/sin. 4- I fianchi conviene che non abbiano parti bianche di confine, ma leggermente più scure della carta (così si stampa la neve), conviene che sui confini non ci siano elementi incongrui e mal tagliati. 5- I punti di bianco puro, di qualsiasi natura, devono essere pochi, per acquistare enfasi. 6- I neri non devono essere del tutto privi di particolari grigi, specie se molto estesi.
Queste considerazioni, che vengono dall’osservazione di diversi tipi di immagini, pittura,illustrazione, fotografia, devono essere tenute presenti quando si stampa un negativo non scattato da noi, cioè sempre.
Quando si stampano formati grandi, da 30x40 in su, è necessario trattare la carta con due mani quando viene movimentata tra bacinelle e deve essere prolungato il lavaggio, data la minor circolazione dell’acqua.
Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Novembre 2011 22:34
Ferdinando Scianna a Palermo
Sabato 11 Giugno 2011 00:00
amministratore
|
FERDINANDO SCIANNA E LA SICILIA DA PORTA A PORTA
|
Una mostra di 65 scatti fotografici (70x100 e 100x140) di Ferdinando Scianna, parte in bianco e nero e parte a colori, che ritraggono la struggente bellezza dei paesaggi siciliani. Un parterre di memorie e di suggestioni antiche suddiviso in due sedi prestigiose il Loggiato di San Bartolomeo e le Sale Duca di Montalto al Palazzo Reale dei Normanni che collegano idealmente le due Porte, l'una a est e l'altra ad ovest dell'asse di Corso Vittorio Emanuele, principale arteria cittadina della città.
|
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE/SIT_Eventi/Spettacoli/Ferdinando%20Scianna%20e%20la%20Sicilia%20da%20porta%20a%20porta

Ultimo aggiornamento Sabato 27 Agosto 2011 12:29
Fotografia: Pubblicazione di foto su internet e consenso Parte 1
Martedì 19 Luglio 2011 18:24
amministratore
Lo studio legale Greco,affronta,in un interessantissimo articolo,le trame "spinose"del diritto dell'immagine.
I nostri lettori ci hanno più volte sollecitato di chiarire quali siano i diritti degli autori di fotografie pubblicate su internet e in che limiti sia possibile prelevarle da altri siti e dopo utilizzarle. Cercheremo dunque di trattare in due puntate le relazioni tra il diritto d'autore da un lato e le fotografie e le opere fotografiche dall'altro. Ci siamo permessi di inserire, in forma di pop-up, alcuni esempi pratici, rispondendo così alle domande che ci sono state poste.
Premessa la sostanziale differenza tra fotografie (semplici riproduzioni della realtà fenomenica) e opere fotografiche (fotografie che hanno inoltre un particolare valore creativo), ci occuperemo innanzitutto delle prime.
1) Le Fotografie semplici.
Le fotografie sono disciplinate e tutelate dalla legge sul diritto d'Autore. La legge le definisce come "le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili."
All'autore della fotografia spettano, per 20 anni dal momento in cui la foto è stata scattata, due diritti: 1) Diritto esclusivo di riproduzione; 2) Diritto esclusivo di diffusione e spaccio.
Questi diritti spettano invece al datore di lavoro se l'autore ha prodotto la fotografia in esecuzione di un contratto di lavoro. Parimenti, se la fotografia è stata realizzata su incarico di un committente, sui beni del committente stesso, i diritti spettano a quest'ultimo, salvo un equo compenso per il fotografo. In ultimo, la consegna da parte dell'Autore, in favore di terzi, del rullino o di una scheda di memoria contenente gli originali delle foto, senza che siano state fatte delle copie, comporta la presunzione che si siano voluti cedere anche i diritti sulle opere ivi contenute.
Poiché le cose abbandonate non sono di proprietà di nessuno, se non di chi le ritrova, anche le fotografie devono necessariamente indicare: 1) Il nome del fotografo o dei datori di lavoro o del committente (ossia di chi detiene i diritti di utilizzazione economica) 2) La data dell'anno di produzione della fotografia 3) Il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. In mancanza di questi dati, l'opera non può essere protetta e chiunque, trovando la foto e ignorando a chi appartenga, può legittimamente utilizzarla, salvo che il fotografo dimostri che l'utilizzatore era in malafede.
Diversamente, se i dati dell'Autore o, comunque, del titolare dei diritti sono chiaramente riportati nella foto, è possibile utilizzarla solo col consenso del titolare stesso.
La riproduzione di fotografie su antologie di uso scolastico o in opere scientifiche o didattiche è sempre lecita, ma bisogna dare un equo compenso all'autore.
È altresì lecito l'utilizzo di foto che siano state già pubblicate su giornali o altri periodici (anche on line), e concernano persone, fatti d'attualità o aventi comunque pubblico interesse. Anche in tal caso, è dovuto il pagamento di un equo compenso al fotografo (sempre che sia noto)
2) Le Opere Fotografiche.
Le opere fotografiche, disciplinate dalla Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, si distinguono dalle fotografie perché non sono semplici riproduzioni della realtà fenomenica, ma si pregiano di un elevato grado di creatività. Pertanto esse ricevono maggiore tutela in quanto considerate "opere dell'ingegno di carattere creativo".
Tuttavia non sempre è agevole stabilire quando una fotografia presenti quel carattere creativo necessario e sufficiente per essere considerata un'opera dell'ingegno. Peraltro, la creatività non si identifica necessariamente con il valore artistico della fotografia, ma piuttosto con quei tratti individuali tali da far riconoscere l'impronta personale del suo autore.
In questo caso, all'autore dell'opera fotografica spettano i diritti riconosciuti dalla legge sul diritto d'autore, ossia i diritti di utilizzazione economica e i diritti morali. Tali diritti durano per tutta la vita dell'Autore e per i 70 anni successivi alla sua morte.
I ritratti sono una particolare specie di opere fotografiche. Essi innanzitutto impongono l'obbligo per chi li voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio di chiedere il previo consenso della persona raffigurata.
Tale consenso non è necessario se la persona è nota o se è fotografata in virtù dell'ufficio pubblico dalla stessa ricoperto o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, oppure perché la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico. Tuttavia, anche quando il soggetto ritratto è un personaggio pubblico, il suo consenso è necessario quando l'esposizione o la messa in commercio rechino pregiudizio alla sua reputazione o al suo decoro o quando la sua immagine venga utilizzata per fini diversi dal dare notizie od informazioni su tale personaggio.
Quando un'opera altrui viene riprodotta per farne parodia, e quindi viene stravolta rispetto all'iniziale significato, essa diventa un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera, pertanto, sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata
Tratto dal sito:http://www.loudvision.it/rubriche-fotografia-e-diritto-d-autore-vademecum-per-fotografi-del-nuovo-millennio-pt-1--656.htm
l
L'autore:http://www.avvangelogreco.it/
Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio 2011 19:10
Fotografia: Pubblicazione di foto su internet e consenso Parte 2
Martedì 19 Luglio 2011 18:24
amministratore
Continua con la seconda parte,l'articolo dell'Avv.Angelo Greco,sul diritto dell'immagine.
...........In una precedente puntata, abbiamo spiegato come ci si deve comportare quando si prelevino da internet foto scattate da altri. Oggi invece parliamo del caso in cui qualcuno pubblichi, senza il nostro consenso, una foto che ci rappresenti.
Partiamo dal principio base per cui pubblicare un'immagine senza il consenso dell'interessato o di chi ne ha i diritti costituisce un illecito. E ciò vale anche nel caso in cui il soggetto fotografato si sia lasciato, consapevolmente, ritrarre nella foto. Infatti, il semplice consenso allo "scatto" non implica anche il consenso alla pubblicazione. La stessa amministrazione di Facebook, al momento del caricamento di immagini, chiede espressamente che le foto siano in legale possesso di chi le pubblica.
La Cassazione (sent. 19/06/2008, n. 30664) ha poi specificato che il consenso prestato a essere ritratti in fotografia non vale come scriminante quando l'immagine è pubblicata in un contesto diverso da quello originario, se ciò implica valutazioni negative sulla persona effigiata. In forza di ciò, la Corte ha condannato un giornale che aveva pubblicato, in prima pagina, la foto di una bimba in compagnia di un gatto, a corredo di un articolo dedicato all'iniziativa di un ospedale per la pet therapy (il programma sanitario che prevede la partecipazione di un animale domestico per stimolare persone con handicap). In quel contesto, l'immagine lasciava intendere che la minore fosse in trattamento per curare l'autismo o un ritardo psicomotorio, trattandosi pertanto di un accostamento fuorviante oltre che indebito.
Ognuno di noi gestisce come meglio crede la propria immagine: può concedere il permesso, concederlo solo parzialmente (per es. permettendo la pubblicazione dell'immagine solo in siti specifici) o negarlo. Inoltre, il consenso già rilasciato in precedenza può essere, in qualsiasi momento, revocato in tutto o in parte.
Una recente decisione della Cassazione (sent. 16 maggio 2008, n.12433) ha stabilito che l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali e, se esistenti, di quelli patrimoniali, i quali ultimi consistono nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova in sede processuale. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può pretendere l'equivalente di quanto avrebbe guadagnato se avesse venduto la foto. Ci si riferisce, ovviamente, in questo caso, all'ipotesi di pubblicazione d'immagine economicamente valutabile, quella, cioè, che ritragga una persona famosa e sia stata utilizzata per fini commerciali o anche vagamente promozionali. Quando invece la foto non abbia valore commerciale perché ritrae una persona comune, allora si avrà comunque diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (quello esistenziale, cioè, e/o quello morale che reputi – e provi – di aver subìto).
Chi vede pubblicare la propria immagine senza consenso potrà, prima di adire le vie legali, imporre la cancellazione della stessa all'illegittimo utilizzatore. Eventualmente potrà chiederne la cancellazione anche alla piattaforma su cui l'immagine risulti pubblicata. Il decreto legislativo sul commercio elettronico (D.lgs. n. 70/2003), infatti, stabilisce che il gestore del sito risponde delle eventuali lesioni contestategli dai soggetti lesi da terzi. A riprova di ciò, la legge sulla privacy riconosce il diritto di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei propri dati personali (tra cui rientrano ovviamente anche le fotografie.
Oltre a ciò, poi, v'è ovviamente la possibilità di adire il giudice penale, se la condotta illecita si concretizzi in un distorto utilizzo dell'immagine altrui e comporti una lesione della reputazione. Secondo l'art. 615bis del codice penale, infatti "chiunque, con l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente notizie o immagini relative alla vita privata nell'abitazione (o altro luogo privato)", deve essere punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Ecco perché condividere foto su Facebook può essere un'attività assai compromettente. Una semplice svista o disattenzione può portare a conseguenze spesso non considerate, ma per certo non irrilevanti. Soprattutto laddove si tratti di pubblicazione di fotografie che ritraggano minorenni, la cui riservatezza va tutelata in maniera particolare. Lo ha confermato la Cassazione penale, che ha punito colui che pubblica su Facebook le generalità e le foto del battesimo di un infante/minore, senza il preventivo consenso dei genitori del neonato o minore.
Esistono comunque delle eccezioni alle ferree regole sopra elencate. La principale riguarda i personaggi pubblici: riprendere un cantante durante una sua esibizione, un calciatore allo stadio o un politico in un comizio non richiede il consenso dell'interessato, sempre che ciò non comporti una lesione dell'onore o della reputazione della persona ripresa.
L'altra, invece, prevede il caso in cui, durante una partita o un concerto, sia stata fotografata la situazione globalmente considerata: neppure in questo caso sarà necessario che il fotografo richieda l'autorizzazione alla pubblicazione a tutte le persone "accidentalmente" finite nell'obiettivo. La regola generale prescrive, infatti, che non serve il consenso di chi si trovi in luogo pubblico o durante una pubblica manifestazione.
Il consigli del legale è dunque quello di chiedere sempre il consenso del diretto interessato prima della pubblicazione del suo volto ritratto in fotografia. Tale consenso è meglio se fornito per iscritto e poi scrupolosamente conservato. Ricordate, a riguardo, che le email non hanno, nel nostro ordinamento, valore di prova scritta. Pertanto, per stare sicuri, bisognerebbe ottenere una liberatoria firmata su un foglio di carta. Situazione paradossale tra amici, ma che vi consentirebbe di dormire sogni tranquilli. Anche le migliori amicizie o parentele possono sfaldarsi.
Tratto dal sito:http://www.loudvision.it/rubriche-fotografia-pubblicazione-di-foto-su-internet-e-consenso--1199.html
L'autore:http://www.avvangelogreco.it/
Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio 2011 18:39
|
|